COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara Jesina – Urbisalviense, dell’11.5.2005 – Play-off Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara Jesina – Urbisalviense, dell’11.5.2005 – Play-off Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2005. La Commissione Disciplinare, - - visto il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Urbisalviense; - - sentito l’Assistente Arbitrale della gara in esame; - - ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 27, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. perché compia accertamenti in ordine all’identità dell’autore della violenza subita dall’Assistente Arbitrale della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it