COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso esito gara Piazza Immacolata – Piazzarola, del 17.9.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso esito gara Piazza Immacolata - Piazzarola, del 17.9.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, l’A.S.D. Unione Piazza Immacolata ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore De Vincentis Nicolino, in posizione irregolare perchè squalificato per una gara nella passata stagione sportiva, come pubblicato in data 1° giugno 2005 sul Com. Uff. n. 151 del Comitato Regionale Marche: sanzione non ancora scontata al momento della disputa dell’incontro in esame, essendo stata sospesa per infortunio dell’arbitro la precedente e prima gara del Campionato in corso. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. L’A.S. Piazzarola 1971, controinteressata, con missiva del 27 settembre 2005, trasmessa ritualmente in copia alla reclamante, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, sostenendo: a) a) in via pregiudiziale, la nullità e/o l’inammissibilità del gravame perché “carente dei fondamentali requisiti del timbro societario e della sottoscrizione leggibile del legale rappresentante della reclamante”; b) b) in via subordinata, l’infondatezza del gravame in quanto il De Vincentis deve scontare la squalifica di una giornata per recidività in ammonizione non nel campionato regolare, ma nei play-off o play-out futuri, avendo lo stesso calciatore maturato la squalifica nella fase dei play-out della passata stagione sportiva, allorché lo stesso militava nella società Arquata. Principio peraltro confermato dal Comitato Regionale Marche che nel successivo Com. Uff. n. 161 del 30 giugno 2005, pubblicando l’elenco dei giocatori con residuo di squalifica, volutamente ometteva l’inserimento del De Vincentis in quanto non scontabile nel campionato regolare. Concludeva la Società resistente chiedendo il rigetto del reclamo ex adverso in quanto inammissibile, nullo e totalmente infondato. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, contestando altresì, in rito e nel merito, quanto eccepito ed asserito dalla Società resistente nelle proprie controdeduzioni. La Società resistente insisteva, avanti a questa Commissione, nella richiesta di rigetto del reclamo, precisando che il proprio calciatore De Vincentis non prese parte alla prima gara di Campionato che non si concluse per l’infortunio dell’arbitro. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   ritenuta la ritualità e la regolarità del gravame, con particolare riferimento alle eccezioni formulate dalla resistente relative alla mancata apposizione del timbro societario ed alla sottoscrizione con firma illeggibile, in quanto lo stesso risulta essere stato redatto su carta intestata della Società e sottoscritto dal presidente pro-tempore e legale rappresentante sig. De Angelis Adelino;   esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore De Vincentis Nicolino risulta avere riportato l’automatica squalifica per una gara, nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso era tesserato per la società Arquata, per recidività in ammonizione - seconda infrazione nell’ultima gara di play-out disputata con la sua Società di appartenenza, come confermato dal Giudice Sportivo sul citato Com. Uff. n. 151;   rilevato che, a norma dell’art. 14, 12° comma, lett. c), del Codice di giustizia sportiva, nelle gare di play-out della Lega Nazionale Dilettanti la seconda ammonizione determina l’automatica squalifica per la gara successiva e che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6, dello stesso C.G.S.;   ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, che non assume alcun rilievo il fatto che il De Vincentis Nicolino non risulta nell’elenco dei calciatori che, al termine della stagione sportiva scorsa, non avevano scontato interamente le proprie squalifiche, poiché tale pubblicazione riveste carattere meramente informativo e dalla stessa non possono discendere conseguenze interpretative di alcun genere;   ritenuto pertanto che il De Vincentis doveva scontare il residuo di squalifica nella stagione sportiva in corso, nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova società di appartenenza;   rilevato che il ridetto calciatore non aveva ancora scontato la squalifica alla data della gara in esame, essendo stata disposta, con provvedimento del competente Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 21 del 15 settembre u.s., la ripetizione del primo incontro del Campionato di competenza, Piazzarola - Villa Sant’Antonio, del 10 sttembre u.s., sospeso definitivamente al trentaduesimo minuto del secondo tempo, per infortunio all’arbitro;   ritenuto pertanto che il calciatore De Vincentis ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica;   visti gli artt. 12, commi 1 e 5, 14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Piazza Immacolata, infligge all’A.S. Piazzarola 1971 la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Tasselli Ugo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore De Vincentis Nicolino la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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