COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA ARQUATA avverso sanzioni merito gara Arquata – Spinetolese Calcio, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 29 del 6.10.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA ARQUATA avverso sanzioni merito gara Arquata – Spinetolese Calcio, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 29 del 6.10.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Virgili Giuseppe, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive perché “espulso per gravi e reiterate frasi offensive rivolte all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di avvicinarsi all’arbitro con fare minaccioso venendo trattenuto ed allontanato dai propri compagni di squadra. Al termine della gara colpiva, rompendolo, il vetro della finestra dello spogliatoio dell’arbitro, insultandolo nuovamente.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Arquata negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, comunque, una riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, sarebbe inverosimile il comportamento ascritto al Virgili nei confronti dell’arbitro, allorché lo stesso giocatore realizzava la rete del pareggio proprio nei minuti finali dell’incontro. Quanto ai fatti di fine gara, la Società asseriva che il proprio calciatore, in qualità di capitano, intervenne al solo fine di allontanare le persone che, dall’esterno della recinzione dell’impianto sportivo, stavano protestando nei confronti del direttore di gara, battendo le mani sulla finestra del suo spogliatoio. A causa del cattivo montaggio dell’anta, la finestra si sganciò dalla guida cadendo, ma senza rompersi, essendo di materiale infrangibile e protetta da grata di ferro. Erroneamente, a dire della reclamante, il direttore di gara riteneva il Virgili autore del gesto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Virgili, espulso per offese e minacce nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento cercava di avvicinarglisi, ma veniva trattenuto dai suoi compagni di squadra. Al termine dell’incontro lo stesso Virgili, dall’esterno dell’impianto sportivo, con un colpo fece cadere il telaio della finestra dello spogliatoio dell’arbitro, introducendovi poi la testa per proferire insulti e minacce al suo indirizzo. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Virgili;   ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del calciatore per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Arquata, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Virgili Giuseppe. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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