COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTIGNANO avverso esito gara Montignano – Amatori Cabernardi, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. MONTIGNANO avverso esito gara Montignano – Amatori Cabernardi, del 1.10.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, l’A.S. Montignano ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Orlandi Marco, in posizione irregolare perchè squalificato per una gara nella passata stagione sportiva, come pubblicato in data 16 giugno 2005 sul Com. Uff. n. 157 del Comitato Regionale Marche: sanzione non ancora scontata al momento della disputa dell’incontro in esame, avendo lo stesso calciatore preso parte a tutte le tre precedenti gare del Campionato in corso.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali.
L’A.S.C. Amatori Cabernardi, controinteressata, con missiva dell’8 ottobre 2005, trasmessa ritualmente in copia alla reclamante, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Infatti il calciatore in questione non risulta inserito nella lista di coloro che hanno un residuo di squalifica della scorsa stagione sportiva, da scontare nel Campionato in corso, pubblicato dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 161 del 30 giugno 2005.
Alla richiesta audizione la Società resistente insisteva nella richiesta di rigetto del reclamo, ribadendo le argomentazioni contenute nella propria memoria, aggiungendo che il giocatore Orlandi, in realtà riportò la squalifica in una gara di spareggio e quindi, data la particolare e diversa natura della gara medesima rispetto ai play-off, non avrebbe dovuto essere scontata dal medesimo calciatore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Orlandi Marco risulta avere riportato l’automatica squalifica per una gara, nella stagione sportiva scorsa, per recidività in ammonizione - seconda infrazione nell’ultima gara di play-off di Terza Categoria, girone “B” disputata con la sua Società di appartenenza in data 11 giugno 2005, come confermato dal Giudice Sportivo sul citato Com. Uff. n. 157;
rilevato che, a norma dell’art. 14, 12° comma, lett. c), del Codice di giustizia sportiva, nelle gare di play-off della Lega Nazionale Dilettanti la seconda ammonizione determina l’automatica squalifica per la gara successiva e che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6, dello stesso C.G.S.;
ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, che non assume alcun rilievo il fatto che Orlandi Marco non risulta nell’elenco dei calciatori che, al termine della stagione sportiva scorsa, non avevano scontato interamente le proprie squalifiche, poiché tale pubblicazione riveste carattere meramente informativo;
ritenuto pertanto che il calciatore Orlandi doveva scontare il residuo di squalifica nella prima gara ufficiale di Campionato della stagione sportiva in corso;
rilevato che il ridetto calciatore, avendo preso parte a tutte le tre precedenti gare del Campionato in corso, non aveva ancora scontato la squalifica alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per squalifica;
visti gli artt. 12, commi 1 e 5, 14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Montignano, infligge all’A.S.C. Amatori Cabernardi la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Boldrighini Fausto, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Orlandi Marco la squalifica per una ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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