COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO A.S.D. avverso esito gara Pol. Valtesino – Comunanza, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO A.S.D. avverso esito gara Pol. Valtesino – Comunanza, del 1.10.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1, La Polisportiva Valtesino A.S.D. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Franconi Domenico in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso tesserato per l’A.S.D. Vis Carassi Gymnasium. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso che il calciatore Franconi Domenico, alla data della gara in esame, non era tesserato a favore dell’U.S. Comunanza, risultando lo stesso vincolato per l’A.S.D. Vis Carassi Gymnasium;   ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Franconi Domenico ha partecipato alla gara emarginata in posizione irregolare per difetto di tesseramento;   visti gli artt. 8 e 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valtesino A.S.D., per l’effetto infliggendo all’U.S. Comunanza la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Commina altresì la sanzione dell’inibizione fino al 5 novembre 2005 al sig. Meschini Orlando, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al calciatore Franconi Domenico la sanzione della squalifica fino al 5 novembre 2005. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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