COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Abbadiense, dell’8.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Abbadiense, dell’8.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 60,00 “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro da parte dei propri sostenitori, durante tutto l’arco del 2° tempo.” Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Valenti Flavio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ”per aver colpito un avversario con una gomitata al setto nasale, causandogli lieve infortunio.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dell’ammenda ed una sensibile riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. A dire della reclamante, non risponderebbe al vero che per tutto il secondo tempo dell’incontro ci sarebbe stato un comportamento ingiurioso e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro. Ci furono contestazioni all’indirizzo del Direttore di gara solamente negli ultimi minuti dell’incontro e dopo il fischio finale, per quanto avvenuto in campo. Deduceva altresì la reclamante l’eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore, espulso dall’arbitro per un normale fallo di gioco, per essere cioè entrato su un avversario in maniera scomposta, colpendolo in maniera lieve e del tutto fortuita al volto anche per la differenza di statura fisica tra i due. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti la reclamante chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova per testi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che ad un certo punto della gara in esame un sostenitore locale, scuotendo la rete di recinzione, lo minacciò, brandendo con l’altra mano un ombrello, dicendogli che glielo avrebbe rotto in testa. Lo stesso direttore di gara ha precisato di avere espulso il Valenti per avere questi inferto una gomitata all’avversario che lo pressava alle spalle subito dopo avere passato la palla ad un compagno di squadra. Il calciatore, colpito al volto, poteva riprendere il gioco dopo circa un minuto di cure e terminare regolarmente l’incontro. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Occorre preliminarmente ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. In base alle dichiarazioni dell’arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori locali appaiono ridimensionati nella loro obiettiva gravità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. Quanto al comportamento ascritto al Valenti, la Commissione ritiene che il gesto, per il quale lo stesso fu giustamente espulso dall’Arbitro, difetti tuttavia di univoco carattere violento e volutamente lesivo ai danni dell’avversario, risultando altresì realmente di non eccessiva gravità. Ne deriva che, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, riduce ad € 30,00 (trenta) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società e a due gare la squalifica inflitta al calciatore Valenti Flavio. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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