COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERIONI DIEGO. Il procedimento

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERIONI DIEGO. Il procedimento Con provvedimento del 6 maggio 2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il tesserato indicato in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art. 27, comma 2°, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver presentato, in data 18 dicembre 2003, presso la Regione Carabinieri Marche – Stazione Carabinieri di Marzocca, atto di querela nei confronti di Conti Matteo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Polisportiva Forsempronese, per quanto accaduto nel corso della gara del Campionato di Eccellenza Forsempronese – Nuova Jesi, del 14 dicembre 2003, senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente Federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Conti, violando con ciò l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità. Con nota del 6 maggio 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti al deferito a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del 5° comma dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il tesserato deferito. Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta raggiunta la prova degli addebiti contestati, ribadendone la validità e la fondatezza, chiedeva dichiararsi la responsabilità del Cerioni con richiesta di condanna alle sanzioni della squalifica per mesi sei e dell’ammenda di € 100,00 (cento). Il Cerioni chiedeva il proscioglimento dalle accuse avendo provveduto alla remissione della querela in questione. Questa Commissione, previa riunione per connessione oggettiva di tre casi analoghi di deferimento, disponeva la sospensione dei relativi procedimenti e chiedeva al Presidente Federale della F.I.G.C. l’instaurazione del procedimento di interpretazione univoca presso la Corte Federale dello art. 27, 2° comma, dello Statuto Federale in ordine alle modalità interpretative della norma in relazione alla possibilità, effettiva o ipotetica, del conflitto di decisioni che la clausola compromissoria mira ad evitare. La Segreteria della Presidenza Federale, con nota del 14 settembre u.s., rigettava la richiesta come sopra formulata da questa Commissione, ritenendola superflua alla luce della disposizione contenuta nell’art. 27, 2°comma, dello Statuto Federale, invitando altresì la Commissione stessa ad adottare le proprie decisioni nell’ambito dell’autonomia di cui all’ art. 30 dello Statuto Federale. Conseguentemente questa Commissione fissava la data della riunione per la prosecuzione dei procedimenti, alla quale, previa loro separazione, il procedimento a carico del calciatore Cerioni Diego veniva trattenuto per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte e ribadite dal rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e dal tesserato deferito, presenti alla riunione medesima. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del tesserato deferito, ritiene il comportamento del calciatore Cerioni Diego non censurabile. Occorre premettere che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione pubblicata in data 23 aprile 1996 sul Com. Uff. n. 5, ebbe modo di esprimere interpretazione univoca della norma di cui all’art. 24, comma 2, del precedente Statuto Federale: norma che è stata testualmente riproposta nell'attuale Statuto all’art. 27, 2° comma. Quindi, essendo stato confermato il testo del precedente articolo, risulta ovvia la validità attuale dell’interpretazione univoca effettuata dalla Corte Federale e la volontà della F.I.G.C. di mantenere i principi e la ratio della disposizione in esame come interpretati dalla Corte Federale, in quanto - in caso contrario - la norma avrebbe potuto e dovuto essere modificata nella stesura del nuovo Statuto. Il deferimento in esame deve quindi essere deciso alla luce del dettato della norma, ferma restando l’interpretazione univoca sopra richiamata della Corte Federale, la quale ha testualmente disposto che "la violazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale (oggi 27, 2° comma) può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale." Nella motivazione della ridetta decisione la Corte Federale ha confermato i seguenti principi: a) e) l'autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve essere richiesta solo per l'esercizio di un’azione legale ad iniziativa di parte, quale può essere la presentazione di una querela, mentre non deve essere richiesta per gli esposti con i quali ci si limita a riferire all'Autorità Giudiziaria una “notitia criminis" procedibile d'ufficio; b) f) la ratio della norma va individuata nella necessità per la Federazione di “essere sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro i limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da un’azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale. L'esistenza della Federazione si basa anche sulla autorità e validità dei suoi principi generali e delle sue decisioni particolari. Un eventuale contrasto con un organo estraneo, di giustizia o amministrativo, potrebbe essere pregiudizievole per l'esistenza stessa della Federazione." Da tali principi e necessità discende la norma in esame che prevede la clausola compromissoria con impegno dei tesserati di accettare i provvedimenti generali e le decisioni particolari della Federazione e dei suoi Organi con previsione della possibilità di concessione di una deroga, da richiedersi con istanza di autorizzazione, e della applicazione di una sanzione nei casi in cui il tesserato o la società si rivolga comunque alla Autorità Giudiziaria Ordinaria con una iniziativa di parte senza aver richiesto la deroga o senza averla ottenuta. La richiamata decisione della Corte Federale chiarisce meglio la portata dell’interpretazione univoca fornita, dei principi protetti dalla norma e della ratio di essa, specificando che il caso concreto posto alla valutazione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana riguardava la proposizione di una causa civile per il risarcimento danni derivante da una testata, con rottura del setto nasale, inferta da un giocatore avversario al deferito, nel tunnel degli spogliatoi, a fine gara (quindi fatto da considerarsi avvenuto nel corso della gara) e che non aveva trovato riscontro oggettivo negli atti ufficiali, con successiva richiesta del deferito di autorizzazione ad adire le vie legali e proposizione dell’azione civile di risarcimento danni da parte del deferito, nonostante il diniego della autorizzazione da parte della Federazione, stabilendo: a) a) che nel caso concreto in esame l’autorizzazione non doveva essere nemmeno richiesta, trattandosi di fatto relativo a reato perseguibile d'ufficio, per cui il diniego della richiesta autorizzazione doveva essere considerato privo di contenuto e quindi non rientrante nella categoria dei provvedimenti particolari cui il tesserato deve attenersi per non violare la clausola compromissoria; b) b) che la Federazione è estranea alle conseguenze risarcitorie derivanti da fatti costituenti reato (come tale non approvato da alcuna norma federale). Da tutto ciò discende che: - - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato si limita a riferire una “notitia criminis " per un reato procedibile d’ufficio; - - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato esercita l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad un fatto costituente fattispecie di reato procedibile d’ufficio, ancorchè avvenuto nel corso della gara; - - è necessario richiedere ed ottenere la deroga, onde non incorrere nella violazione della clausola compromissoria, soltanto nelle ipotesi in cui la decisione che deriva o deriverà dall’azione giudiziaria, volontariamente messa in moto dal tesserato, contrasta o può contrastare con un provvedimento generale o con una decisione particolare della Federazione, per cui, in tale ipotesi, è necessario verificare la sussistenza o meno del possibile conflitto di decisioni. Ciò precisato, si può esaminare il caso concreto posto al giudizio di questa Commissione Disciplinare, rilevando come nella fattispecie risulti documentato agli atti del deferimento che il Cerioni, in data 18 dicembre 2003, ha sporto querela orale nei confronti di Conti Matteo, accusando lo stesso di avergli provocato delle lesioni personali attraverso una gomitata volontaria al volto infertagli durante l’incontro di calcio Fossombrone – Nuova Jesi, disputatosi a Fossombrone il giorno 14 dicembre 2003. Peraltro il fatto veniva rilevato dal direttore di gara che procedeva alla espulsione del Conti “perché colpiva con un braccio al volto un avversario (Cerioni Diego) provocandogli la perdita di un incisivo “ con successiva relativa sanzione inflitta al Conti Matteo dal Giudice Sportivo. In conseguenza della predetta querela veniva instaurato un procedimento penale che si concludeva con una sentenza di archiviazione per non luogo a procedere “per essere il reato estinto per remissione di querela, diversamente qualificando lo stesso ex art. 590 c.p. “ : ciò in quanto il Conti Matteo era stato rinviato a giudizio imputato “del delitto di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) per avere cagionato con una violenta gomitata al volto, durante l’incontro di calcio valevole per il campionato regionale categoria “eccellenza” tra le squadre del Fossombrone e della Nuova Jesina, lesioni personali (trauma facciale con avulsione del primo dente incisivo superiore sinistro, sublussazione del primo dente incisivo superiore di destra, frattura coronale con esposizione di polpa dentaria del secondo incisivo superiore di sinistra, sublussazione del canino superiore di sinistra e ferita lacero-contusa del palato molle) dalle quali derivava una malattia guarita entro il quarantesimo giorno.” Da tutto ciò si evince che: a) a) la querela presentata dal deferito è stata recepita dalla Autorità Giudiziaria Penale come notitia criminis di un reato procedibile d’ufficio, il reato di lesioni volontarie che hanno procurato uno stato di malattia superiore a giorni venti, previsto dall’art. 582 c.p.; b) b) in sede dibattimentale il Tribunale di Urbino ha ritenuto dover derubricare l’imputazione nella previsione del reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 c.p. e conseguentemente di poter dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela da parte del Cerioni. In base a tali dati di fatto, risulta evidente che il deferito, avendo presentato entro i termini di legge una querela contro l’autore del gesto lesivo, ha effettivamente messo in atto una iniziativa di parte idonea a dar vita ad una decisione del Giudice Penale. Infatti, in base a quanto stabilito dalla Corte Federale nella decisione richiamata, deve essere richiesta ed ottenuta una deroga in base alla clausola compromissoria per dare vita ad iniziative legali di parte (esemplificativamente la Corte indica, seppur a livello generico, tra tali atti la querela stessa, distinguendola dall’esposto in cui l’interessato si limita a riferire una notitia criminis relativa ad un reato procedibile d’ufficio). La stessa Corte Federale ha però precisato che non deve essere richiesta ed ottenuta alcuna deroga per adire le vie legali per un fatto costituente reato (che non è e non può essere approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitorie alle quali è estranea la Federazione, tanto è vero che ha ritenuto legittimo – nel caso concreto posto alla sua attenzione - dare corso ad un’azione civile di risarcimento del danno per un fatto inquadrato nei reati perseguibili d’ufficio da parte del Giudice Penale. Va qui ricordato che nel caso di specie giunto al vaglio della Corte Federale si era trattato di un episodio (testata che aveva provocato la frattura del setto nasale inferto nel tunnel che conduce agli spogliatoi) sfuggito al direttore di gara e comunque ritenuto come avvenuto nel corso della gara: in relazione a tale specifica fattispecie, la Corte Federale ha argomentato, stabilendo che nel caso concreto, non esistendo alcun provvedimento specifico da parte della Federazione, in ogni caso non si sarebbe potuto verificare il conflitto di decisioni che la clausola compromissoria mira ad evitare al fine di salvaguardare la sovranità ed esistenza della Federazione stessa. Quindi anche nel caso posto in esame a questa Commissione, va verificato se in concreto dall’iniziativa di parte messa in atto dal Cerioni avrebbe potuto scaturire una decisione del Giudice Penale che poteva entrare in contrasto con la decisione presa dalla Federazione. Risultando agli atti che il procedimento penale ha avuto impulso come fattispecie procedibile d’ufficio, per cui la querela è stata in effetti recepita come esposto di una notitia criminis procedibile d’ufficio e nel momento in cui la stessa è stata derubricata in reato procedibile a querela di parte, il Cerioni ha provveduto alla remissione della stessa, questa Commissione ritiene che non ci si trovi di fronte effettivamente ad un procedimento dipendente da una iniziativa di parte. Inoltre questa Commissione ritiene che il possibile conflitto di decisioni che la clausola compromissoria vuole evitare, al fine di proteggere la sovranità della Federazione, non poteva sorgere dalla eventuale decisione che avrebbe preso il Giudice Penale in quanto il fatto messo in atto dal Conti è stato giudicato come vietato sia dal direttore di gara, che ha espulso il giocatore colpevole, sia dal Giudice Sportivo, che ha sanzionato il tesserato con la squalifica, per cui un’eventuale sentenza del Giudice Penale non avrebbe avuto né avrebbe potuto avere alcuna interferenza né alcuna conflittualità con la decisione della Federazione, in quanto: a) a) se il Conti fosse stato condannato, l’accertamento della sussistenza del reato non avrebbe fatto altro che confermare l’illegittimità sportiva dell’episodio, attribuendole anche la qualifica di fatto penalmente illecito; b) b) se il Conti fosse stato assolto, l’accertamento della insussistenza della illiceità della sua condotta non avrebbe potuto confliggere con la decisione presa dal direttore di gara e confermata dal Giudice Sportivo, che è obbligatoriamente limitata a giudicare come non legittima, dal punto di vista del regolamento sportivo, la condotta messa in atto dal Conti. Per quanto sopra questa Commissione ritiene che il Cerioni non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per il fatto di reato di cui sopra. Il Cerioni deve dunque essere prosciolto dagli addebiti. P.Q.M. la Commissione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati il calciatore Cerioni Diego. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente all’interessato Cerioni Diego.
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