COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PESARO 1898 avverso decisioni merito gara Vis Pesaro 1898 – Ostra Calcio, del 23.10.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PESARO 1898 avverso decisioni merito gara Vis Pesaro 1898 – Ostra Calcio, del 23.10.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, sulla base degli atti ufficiali, ritenendo la Vis Pesaro 1898 S.r.l. responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata, comminava alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Vis Pesaro 1898 S.r.l. deducendo: - - che la disponibilità dello stadio “Benelli” di Pesaro le era stata concessa in data 17 giugno u.s. dal Sindaco per l’anno sportivo 2005/2006 (allegata alla domanda di iscrizione al Campionato di Promozione Marche per la stagione sportiva in corso); - - che successivamente e senza una valida motivazione, con missiva dell’11 agosto u.s., il Comune di Pesaro revocava detta concessione; - - che essa pertanto ricorreva contro quest’ultima decisione del Comune di Pesaro al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, il quale, in data 4 ottobre u.s. si pronunciava con ordinanza, ripristinando la concessione in uso dello stadio “Benelli” alla Vis Pesaro 1898; - - che venerdì 21 ottobre u.s., i dirigenti della Vis Pesaro prendevano di nuovo possesso dell’impianto sportivo, per lo svolgimento dell’ultimo allenamento e predisporre quanto necessario per garantire la regolare disputa della gara del 23 ottobre; - - che senza preavviso e con l’uso della Forza Pubblica, il Sindaco aveva ordinato, la domenica stessa della gara, di non permettere l’ingresso allo stadio alle Squadre ed alla Terna Arbitrale; - - che essa non poteva prevedere un’ulteriore presa di posizione da parte del Sindaco di Pesaro, anche e soprattutto perché il T.A.R. delle Marche si era già pronunciato in proposito; - - che quando si è resa conto di non poter utilizzare l’impianto era già tardi per qualsiasi possibile intervento e soluzione, come viceversa nelle altre precedenti gare interne; - - che, essendo venuta a conoscenza della “nuova” ed ingiustificata chiusura dello stadio “Benelli” soltanto nella tarda mattinata di domenica 23 ottobre u.s., non poteva far altro che cercare di sbloccare la situazione, cosa che non è stata possibile. La reclamante pertanto chiedeva che fosse riconosciuta nel caso di specie la causa di “forza maggiore” e che nessuna responsabilità fosse imputata alla Società per la non disponibilità del terreno di gioco per la disputa della gara in questione, poiché la stessa fu determinata soltanto da una unilaterale, improvvisa decisione del Sindaco del Comune di Pesaro, non prevedibile soprattutto dopo la pronuncia del T.A.R. e tardiva per qualsiasi possibile intervento e soluzione. Concludeva quindi chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente recupero della gara medesima. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che l’art. 24, 2° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impone alle società, per l’iscrizione ai Campionati, di avere la piena e permanente disponibilità di un campo di gioco. Ciò comporta che, ove detta disponibilità venga meno e ne consegua l’impossibilità di effettuare una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore. La giurisprudenza della suprema Commissione d’Appello Federale è costante nell’evidenziare come la forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era dunque onere della Società reclamante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l’impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso. Tale prova è mancata. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vis Pesaro 1898 S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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