COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CIAFFARONI ANGELO avverso sanzioni merito gara Montefortino – Longobarda, del 29.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE CIAFFARONI ANGELO avverso sanzioni merito gara Montefortino – Longobarda, del 29.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ciaffaroni Angelo, tesserato a favore dell’A.S. Longobrda, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “già squalificato per tre gare con C.U. N°18 del 26.10.2005 viene nuovamente sanzionato per altre tre gare per aver rivolto frasi gravemente irriguardose e minacciose fuori dal recinto di gioco insieme a propri tifosi.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
Il reclamante negava ogni addebito, asserendo che il giorno ed all’ora della gara de quo, non si trovava a Montefortino, ma in altro luogo. Evidente l’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara nell’indicare il Ciaffaroni quale autore del comportamento contestatogli.
In via istruttoria, a sostegno della propria versione dei fatti, il reclamante formulava istanza di prova testimoniale.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere identificato, con assoluta certezza, il Ciaffaroni attraverso i documenti consegnatigli dalla Società, nei quali erano presenti anche quelli relativi ai calciatori non elencati nella distinta della gara.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Occorre preliminarmente ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante.
Le perplessità sollevate dal Ciaffaroni in merito allo scambio di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara sono state vanificate dalle dichiarazioni rese dallo stesso nell’espletata istruttoria; dichiarazioni secondo le quali il responsabile delle offese all’arbitro, a fine gara, deve essere identificato, con assoluta certezza, nell’odierno reclamante.
Quanto alla quantificazione della sanzione, la Commissione ritiene che si debba ridurla, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del calciatore per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Ciaffaroni Angelo, gli riduce la sanzione della squalifica ad una giornata di gara.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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