COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara Real Viola – S. Caterina, del 22.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 18 del 26.10.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara Real Viola – S. Caterina, del 22.10.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 18 del 26.10.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ciucani Juri, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive “per aver, a fine gara, rivolte all’arbitro frasi offensive e minacciose, invitandolo a rientrare immediatamente nel proprio spogliatoio. Lo inseguiva con l’intento di aggredirlo nonostante fosse trattenuto dai propri dirigenti. Una volta chiusa la porta dello spogliatoio la prendeva a calci cercando di sfondarla.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.A. S. Caterina, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in via gradata, la sua riforma, con conseguente riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti.
A dire della reclamante, la condotta del proprio tesserato sarebbe stata fortemente condizionata dallo stato di tensione derivato dall’avere constatato il furto di oggetti e valori subito all’interno dello spogliatoio.
La medesima Società, in via subordinata, contestava il quantum della squalifica inflitta dal primo Giudice al proprio tesserato ritenendola oltremodo esagerata, tenuto conto anche del comportamento successivamente da questi tenuto nei confronti del direttore di gara.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di essere uscito dal proprio spogliatoio, richiamato dalle urla di vari giocatori e, nell’occasione, di essere stato aggredito verbalmente dal Ciucani, il quale lamentava, unitamente ad altri calciatori, di avere subito il furto di oggetti e valori nelle borse all’interno dello spogliatoio. Lo stesso Ciucani poi tentava di impedirgli di chiudere la porta, la quale, una volta chiusa, veniva fatta oggetto di colpi dall’esterno. Successivamente, il capitano ed il Presidente dell’U.S.A. S. Caterina gli presentavano le loro scuse per l’accaduto, anche a nome del Ciucani.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara e la reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
La Commissione ritiene che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento ascritto al calciatore sanzionato vada ridimensionato nella valutazione della sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.A. S. Caterina riduce a tre giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Ciucani Juri.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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