COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVIS RIPATRANSONE A.P.D. avverso sanzioni merito gara Avis Ripatransone – Cuprense, del 30.10.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVIS RIPATRANSONE A.P.D. avverso sanzioni merito gara Avis Ripatransone – Cuprense, del 30.10.2005 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Frausini Andrea e Fioravanti Marco, entrambi tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive ciascuno e con medesima motivazione, “per aver tentato, insieme ad un proprio compagno, di aggredire l’arbitro accerchiandolo e minacciandolo di morte. Una volta espulso si posizionava dietro la porta rivolgendogli frasi offensive.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’Avis Ripatransone A.P.D., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero la loro riforma, con una riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti. Deduceva la reclamante l’errore di giudizio del primo Giudice in quanto basato su fatti non realmente accaduti ed in particolare sulla asserita, ma mai avvenuta, espulsione dei due calciatori sanzionati. Negava altresì le condotte ascritte ai propri due tesserati, aggressive e minacciose durante l’incontro ed offensive dopo la loro sostituzione. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori e dirigenti della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di non avere espulso i due calciatori Frausini e Fioravanti, i quali viceversa furono sostituiti dal loro allenatore proprio al fine di evitare che questi ponessero in atto comportamenti antiregolamentari nei suoi confronti. Ha riferito di essere stato disturbato dalle offese che, da fuori, gli stessi calciatori gli proferirono dopo la sostituzione. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Occorre preliminarmente ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. In base agli atti ufficiali ed alle risultanze istruttorie, non essendo stati i due calciatori sanzionati dal direttore di gara, è di tutta evidenza l’irrilevanza disciplinare dei loro comportamenti posti in essere allorché gli stessi erano sul terreno di gioco. Non altrettanto può dirsi per quanto loro ascritto successivamente e da fuori del campo, per le offese rivolte al direttore di gara, per le quali quindi sono tenuti a rispondere. Ne deriva che, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Avis Ripatransone A.P.D. riduce al sofferto le squalifiche inflitte ai calciatori Frausini Andrea e Fioravanti Marco. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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