COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELL’A.S.D.C. VIGOR POLLENZA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELL’A.S.D.C. VIGOR POLLENZA. Con provvedimento del 29 luglio 2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere una vera e propria vendita di titolo sportivo con la fusione, inficiata da numerose irregolarità formali, delle società P.G.S. Vigor S.M.A. ed A.C. Pollenza; • • l’A.S.D.C. Vigor Pollenza, per responsabilità oggettiva di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, nella violazione ascritta al proprio dirigente. Con nota del 3 ottobre 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 31 ottobre 2005, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Con nota del 22 agosto 2005 il sig. Mattioli Sandro, proponeva a questa Commissione istanza di cui all’art. 37, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere ammesso a partecipare al dibattimento relativo al deferimento de quo. Con nota del 3 ottobre 2005 questa Commissione disponeva la notificazione dell’avviso di convocazione anche al sig. Mattioli Sandro. Nei termini di rito, il Doria presentava una memoria difensiva, nella quale, in via istruttoria, formulava rituale istanza di prova testimoniale; nel merito, accertata la propria estraneità alla fattispecie contestata e la sostanziale correttezza della fusione tra le compagini sociali interessate, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito. Il Doria, nella propria memoria difensiva, assumeva che, al termine della stagione sportiva 2003/2004, preso atto dell’impossibilità di proseguire nella gestione dell’attività, comunicava agli altri dirigenti il suo personale disimpegno, invitando gli stessi ad assumere la conduzione ovvero a reperire soggetti terzi disposti a farsi carico della Società medesima. L’indisponibilità degli stessi dirigenti e di nuove risorse, spingeva il Doria a rappresentare in sede di Consiglio Direttivo l’opportunità di muovere ad una fusione con un’altra società della zona. L’idea veniva valutata positivamente dagli altri dirigenti, per cui il Doria veniva incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni per la realizzazione del progetto. Venivano pertanto avviati una serie di contatti con associazioni sportive limitrofe, tra cui l’A.C. Pollenza, con la quale peraltro il Doria si era accordato per il trasferimento di tre tesserati della Vigor Sma, per la somma complessiva di € 15.000,00 in assegni bancari dell’importo di € 5.00,00 cadauno. Conosciuta l’intenzione dei dirigenti della Vigor Sma, il Presidente dell’A.C. Pollenza, sig. Marinangeli, dopo averne informato i propri dirigenti, comunicava al Doria la disponibilità a procedere alla fusione tra le due rispettive Società, convenendo altresì che i titoli di credito rilasciati per l’acquisto dei tre calciatori venissero trattenuti dal Doria a garanzia del buon esito dell’operazione di fusione e che, all’avvenuta ratifica federale, sarebbero stati restituiti al traente per far fronte alla gestione della nuova società. Lo stesso Marinangeli avrebbe indicato al Doria, su conforme parere istituzionale ricevuto dal Comitato Regionale Marche, la procedura da adottare per il raggiungimento dello scopo e cioè un cambio di denominazione e sede sociale, anziché una fusione diretta. Il Doria convocava quindi l’assemblea straordinaria della Vigor Sma, la quale approvava, a maggioranza, il cambio di denominazione e sede sociale in “Associazione Sportiva Dilettantistica di Calcio Vigor Pollenza”, con sede in Montecosaro (MC). Nel termine ultimo di presentazione, i due Presidenti depositavano la specifica domanda al Comitato Regionale Marche, il quale, manifestando la propria contrarietà alla procedura seguita, invitava loro a sostituirla con la domanda di fusione. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione e la coeva impossibilità per gli interessati di indire nei termini le rispettive assemblee straordinarie dei soci per la delibera della proposta di fusione e quella congiunta, veniva deciso di notiziare telefonicamente dell’accaduto i dirigenti interessati e predisporre dei verbali ad hoc senza la costituzione delle assise, data la sostanziale volontà, già manifestata, di procedere all’unificazione delle associazioni. Ad ogni modo la successiva assemblea straordinaria dei soci della Vigor Sma approvava la domanda di fusione depositata. Il Doria incaricava il Segretario della Società della custodia dei tre titoli di credito consegnatigli dal Marinangeli a garanzia della fusione. In data 24 agosto 2004 la F.I.G.C. ratificava la fusione tra la P.G.S. Vigor S.M.A. e l’A.C. Pollenza. Per quanto sopra, il Doria, ritenendo provata l’infondatezza delle accuse di fusione simulata poste a sostegno del deferimento a suo carico, concludeva chiedendo, in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito, in via subordinata, di essere assoggettato a sanzione contenuta nel minimo. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., le parti deferite ed il sig. Mattioli Sandro. Il Mattioli illustrava ulteriormente la propria istanza di ammissione al dibattimento prospettandosi portatore dell’interesse indiretto richiesto dal 7° comma dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione, sulle conformi conclusioni delle parti deferite, vertendo il procedimento de quo in materia diversa dall’illecito sportivo, rigettava le istanze come sopra proposte dal Mattioli. La Commissione, con ordinanza, respingeva altresì le istanze di prova testimoniale avanzate dal Doria, ritenendole superflue ed inutili, vertendo le stesse su circostanze già provate documentalmente ovvero attraverso l’attività dell’Ufficio Indagini. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna del Doria all’inibizione per anni uno e mesi sei e della Società all’ammenda di € 1.000,00 (mille). Il Doria, contestando le conclusioni della Procura Federale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ribadiva le conclusioni rassegnate nella memoria. Il presidente dell’A.S.D.C. Vigor Pollenza chiedeva il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità della Società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, ritiene il comportamento del sig. Doria Alessandro non censurabile. Occorre premettere che in tema di fusioni, l’art. 20 delle N.O.I.F. stabilisce che le stesse, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, devono essere approvate dal Presidente Federale della F.I.G.C.. Nel caso in esame risulta documentato in atti che la F.I.G.C. a mezzo del suo Presidente ha ratificato la fusione tra le società P.G.S. Vigor S.M.A. e l’A.C. Pollenza con provvedimento del 25 agosto 2004: quindi ci si trova di fronte ad un esercizio legittimo di una facoltà prevista dalle norme federali, anche se messa in atto con mere irregolarità formali che però non hanno impedito il provvedimento federale di ratifica. Va poi rilevato che in ordine all‘ipotesi accusatoria di cessione del titolo sportivo la Procura Federale non è riuscita in alcun modo a provare che ciò sia avvenuto, risultando viceversa del tutto plausibili e fondate le argomentazioni difensive degli incolpati circa la sostanziale regolarità dell’avvenuta fusione La condotta del Doria non appare disciplinarmente rilevante e lo stesso pertanto va assolto dall’accusa contestatagli. A tale decisione è conseguenziale l’assoluzione dell’A.S.D.C. Vigor Pollenza. P.Q.M. proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Doria Alessandro e l’A.S.D.C. Vigor Pollenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it