COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA STRADA avverso sanzioni merito gara Victoria Strada – Pievebovigliana, del 5.11.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 44 del 10.11.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO S.S. VICTORIA STRADA avverso sanzioni merito gara Victoria Strada – Pievebovigliana, del 5.11.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 44 del 10.11.2005.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche comminava alla S.S. Victoria Strada la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “per avere alcuni propri sostenitori, al termine della gara, insultato con frasi razziste un calciatore di colore della squadra avversaria. Sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S. e contenuta nella misura minima prevista.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Victoria Strada, contestandone la fondatezza e chiedendone la riforma, stante la propria estraneità all’accaduto.
A dire della reclamante, dopo la fine della gara, una sola frase sarebbe stata proferita da una persona estranea e sconosciuta alla Società. Tale deprecabile comportamento cessava per l’immediato intervento di alcuni dirigenti locali, con ciò sollevando la propria Società da qualsivoglia responsabilità in merito, come previsto dall’art. 10 del Codice di giustizia sportiva.
In buona sostanza, la Società avrebbe adottato, come di consueto, tutti i provvedimenti necessari per garantire la correttezza sportiva sia in campo che sugli spalti.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, circa dieci sostenitori locali, appostati al di là della recinzione, proferirono ripetute frasi offensive e razziste all’indirizzo di un giocatore di colore della squadra avversaria. Ha escluso che dirigenti o sostenitori locali siano intervenuti per farli cessare.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Va ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti e pertanto deve darsi per provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine alle espressioni razziste loro contestate.
Devono pertanto essere disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine alle espressioni razziste di alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività delle espressioni medesime né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farle cessare.
La Commissione ritiene corretta l’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura della pena ivi comminata e contenuta nel minimo edittale, che pertanto si sottrae ad ogni censura e quindi non può essere riformata.
Visti gli artt. 2, 9 e 10 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Victoria Strada ed ordina incamerarsi la relativa tassa
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