COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO P.A. FUTSAL MAKKIA URBINO avverso sanzioni merito gara A.C. “Giacomo Leopardi” – Futsal Makkia Urbino, dell’11.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO P.A. FUTSAL MAKKIA URBINO avverso sanzioni merito gara A.C. “Giacomo Leopardi” – Futsal Makkia Urbino, dell’11.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla P.A. Futsal Makkia Urbino la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per essere alcuni propri sostenitori entrati nel terreno di gioco più volte, venendo a vie di fatto con l’opposta tifoseria e con i calciatori di entrambe le società, costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente la gara.” Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Amadori Michele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ”reo di avere commesso un fallo su un giocatore avversario, veniva a vie di fatto con quest’ultimo, insultando e minacciando l’arbitro alla notifica del provvedimento di espulsione.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la P.A. Futsal Makkia Urbino chiedendo l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. Deduceva la reclamante: - che l’incontro de quo si era disputato in un impianto privo di qualsiasi protezione o delimitazione del campo di gioco dallo spazio riservato agli spettatori; - che i sostenitori locali, con comportamento offensivo, scorretto e violento, invadevano il terreno di gioco, aggredendo i giocatori della squadra avversaria e l’arbitro, costringendolo ad interrompere definitivamente la gara; - che i calciatori della squadra ospitante ponevano in essere comportamenti antisportivi e violenti tanto da avere, al momento dell’interruzione dell’incontro, tre giocatori ammoniti ed uno espulso. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che al ventesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, il giocatore del Futsal Urbino, Amadori Michele venne alle mani con un giocatore avversario, a seguito di un fallo di gioco subito da quest’ultimo. Intervennero quindi anche altri giocatori ed alcuni sostenitori delle due squadre nel frattempo entrati in campo, dando vita tutti ad una vera e propria rissa. Ristabilita la calma in campo, l’arbitro notificava i provvedimenti adottati ai calciatori sanzionati, subendo la reazione dell’Amadori, il quale rivolse allo stesso frasi ingiuriose e minacciose. Subito dopo si scatenava una seconda rissa tra tesserati e sostenitori delle due squadre, alla quale partecipava attivamente anche l’Amadori ed a seguito della quale l’arbitro, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, sanciva la fine anticipata della stessa. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, i fatti ascritti al calciatore Amadori Michele ed ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge ad ogni possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. Quanto al calciatore Amadori, la Commissione ritiene che la gravità della condotta da questi posta in essere e protrattasi per un considerevole lasso di tempo, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. la Commissione, sul reclamo come sopra proposto dalla P.A. Futsal Makkia Urbino, così decide: a) a) lo accoglie parzialmente riducendo ad € 300,00 (trecento) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società; b) b) lo rigetta nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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