COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atletico 99 – Tirassegno, del 12.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 22 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atletico 99 – Tirassegno, del 12.11.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 22 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ciccola Fabrizio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per insulti all’arbitro e frasi blasfeme, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di mettergli le mani addosso non riuscendovi per l’intervento del proprio capitano. Al di fuori della rete di recinzione reiterava frasi offensive contro lo stesso. Al termine della gara il giocatore chiedeva scusa all’arbitro per l’accaduto.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico 99, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, un’equa riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. A dire della reclamante il proprio tesserato, giustamente espulso per frasi blasfeme, nell’occasione, si avvicinò al direttore di gara per chiedergli spiegazioni, forse con troppa foga e nervosismo, ma fu subito allontanato. Inoltre, non sarebbero ascrivibili con certezza al Ciccola le frasi offensive provenienti da fuori dalle rete di recinzione, visto il pubblico presente. A fine gara, il Ciccola si scusava con l’arbitro per l’accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Ciccola per avere questi protestato nei suoi confronti anche con espressioni blasfeme. Alla notifica del provvedimento mostrava cattive intenzioni, togliendosi la maglia di gioco, senza tuttavia dare seguito alle stesse. A fine gara, sinceramente pentito, il calciatore gli chiedeva scusa per l’accaduto, stringendogli la mano. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Ciccola è stato parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità. La Commissione ritiene pertanto di dover addivenire all’invocata riduzione della squalifica, tenuto conto altresì del suo sincero pentimento, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. La Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico 99, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Ciccola Fabrizio. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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