COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO F.C.C. VILLA 95 avverso sanzioni merito gara Fabriano – Villa 95, del 20.11.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO F.C.C. VILLA 95 avverso sanzioni merito gara Fabriano – Villa 95, del 20.11.2005 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Schiavone Mattia, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “espulso per frasi offensive rivolte all’arbitro, a fine gara reiterava in tale condotta rivolgendo al direttore di gara gravi frasi intimidatorie”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C.C. Villa 95 invocando per il proprio tesserato una riduzione della squalifica comminatagli dal primo Giudice, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti accaduti. A dire della reclamante, il proprio tesserato, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolse alla Terna Arbitrale frasi irriguardose non tanto per la decisione, quanto per il rammarico di lasciare la propria squadra in inferiorità numerica con il risultato di vantaggio. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Appare equo e conforme al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione applicata infliggere al calciatore Schiavone, per la sua condotta ingiuriosa plurima, ma realizzata in un contesto sostanzialmente unico, la squalifica per due giornate di gara, anche alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.C. Villa 95 riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Schiavone Mattia. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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