COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CANTIANESE avverso sanzioni merito gara Cantianese – Rio Salso, dell’8.1.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CANTIANESE avverso sanzioni merito gara Cantianese – Rio Salso, dell’8.1.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra altre numerose sanzioni, infliggeva, per quanto interessa il presente procedimento, ai calciatori Giovanelli David e Giacomini Sergio, entrambi tesserati per l’U.S. Cantianese, rispettivamente la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 e 31 dicembre 2008. Il primo perché “a fine gara insultava e minacciava pesantemente l’arbitro. Una volta che il direttore di gara, per sfuggire all’inseguimento di alcuni facinorosi entrati nel terreno di gioco, si rifugiava nello spogliatoio dei locali, il giocatore colpiva più volte alla schiena con manate l’arbitro procurandogli lieve momentaneo dolore.” Il secondo “per aver reagito ad un fallo di gioco stringendo violentemente al collo un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose. A fine gara, dopo che il direttore di gara, per sfuggire ad una aggressione di alcuni facinorosi entrati a fine gara nel terreno di gioco, si rifugiava nello spogliatoio dei locali, il giocatore si frapponeva tra l’arbitro e la porta con fare di sfida ed intimidatorio cercando di non far uscire lo stesso dallo spogliatoio. Quando l’arbitro, grazie all’intervento dell’allenatore, poteva uscire, il giocatore lo colpiva con un violento calcio al bacino, da tergo, che procurava forte ed intenso dolore tanto che, una volta lasciati i locali dello spogliatoio, l’arbitro non riusciva neppure a correre per rientrare nel proprio spogliatoio nel frattempo aperto dal custode.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Cantianese, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo per il Giovanelli l’annullamento della sanzione in quanto estraneo ai fatti contestatigli; un’equa punizione per il Giacomini, colpevole solo di ingiurie e minacce all’arbitro, non sussistendo assoluta certezza che lo stesso lo abbia anche colpito. A dire della reclamante, il direttore di gara sarebbe incorso in un palese errore di persona indicando il Giovanelli quale autore della condotta ascrittagli: questi infatti, avendo terminato la gara più che claudicante, si sarebbe subito recato in infermeria e poi al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cagli. Quanto al comportamento violento ascritto al Giacomini, mancherebbe agli atti l’assoluta certezza che a colpire il direttore di gara fu proprio lui. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando decisamente ogni addebito in merito ai fatti ascritti ai propri tesserati sanzionati. Chiedeva ed otteneva un’ulteriore audizione al fine di poter identificare gli effettivi autori dell’aggressione subita dall’arbitro, senza tuttavia riuscire nell’intento. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara confermava il grave atto di violenza posto in essere dal Giovanelli ai danni di un giocatore avversario. Riferiva di aver espulso il Giacomini per ingiurie e minacce nei suoi confronti, reiterate anche dopo l’espulsione. A fine gara, inseguito da alcuni facinorosi entrati sul terreno di gioco, cercava riparo nel primo spogliatoio aperto, avendo trovato chiusa la porta del proprio. Entrato così nello spogliatoio della squadra locale, il Giacomini, posizionatosi sulla porta, gli impediva di uscirne ed unitamente agli altri calciatori presenti, lo faceva oggetto di insulti e minacce. Grazie all’intervento dell’allenatore della squadra locale, riusciva ad uscire dallo spogliatoio, ma veniva colpito con manate alla schiena, due delle quali certamente portate dal Giovanelli. Veniva altresì raggiunto da due calci al bacino, provenienti da persone diverse, uno dei quali, potente e che gli procurò forte dolore, inferto con quasi certezza dal Giacomini. Questa Commissione, ritenutane l’opportunità, con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 10.2.2005, disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso. Con nota pervenuta in data 22 luglio u.s. l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze concernenti i richiesti accertamenti. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.; - rilevato che, all’esito degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini, i calciatori sanzionati risultano effettivamente responsabili dei fatti loro ascritti; - ritenuto che colpire il direttore di gara con ripetute manate e calci, dopo averlo ingiuriato e minacciato, costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento Sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per la vile modalità dell’aggressione medesima; - ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata, anche con riferimento alla quantificazione delle sanzioni ivi comminate. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cantianese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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