COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DOMENICO E DELLA SOCIETA’ A. S. PICCHIO CALCIO A CINQUE.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DOMENICO E DELLA SOCIETA’ A. S. PICCHIO CALCIO A CINQUE.
Con provvedimento del 14 febbraio 2005 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 39 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva:
- il primo per avere preso parte a tre gare del campionato in corso pur non essendo tesserato;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti per avere schierato il ridetto calciatore in posizione irregolare per difetto di tesseramento nelle stesse gare.
Con nota del 28 febbraio 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 aprile 2004, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nei termini di rito l’A.S. Picchio Calcio a Cinque presentava una memoria difensiva, nella quale chiedeva il rigetto del deferimento perché infondato in fatto ed in diritto.
Risultando il calciatore De Angelis Domenico svincolato dalla società Libero Sport Ascoli a far data dal 1° luglio 2004, deduceva la medesima Società di avere inviato, con raccomandata a.r. del 23 luglio 2004, al competente Comitato Regionale Marche, il modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento” n. 251422, debitamente sottoscritto dallo stesso calciatore, che pertanto doveva ritenersi regolarmente tesserato a proprio favore.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti le parti deferite.
Il De Angelis, contestando gli addebiti, asseriva di avere tempestivamente e ritualmente inoltrato al Comitato Regionale Marche la richiesta di svincolo, inviandola in data 16 giugno 2004 con raccomandata a.r. ricevuta in data 17 giugno 2004 e di essersi quindi regolarmente tesserato in data 23 luglio 2004 a favore dell’A.S. Il Picchio.
La Società chiedeva il proscioglimento dai fatti addebitati per l’infondatezza dell’incolpazione, assumendo di non avere commesso alcuna violazione e di avere operato nel rispetto della normativa Federale, avendo inoltrato regolarmente il tesseramento del De Angelis al Comitato Regionale Marche in data 23 luglio 2004.
Invitate a concludere, le parti chiedevano il proscioglimento, riportandosi la Società alla memoria presentata, insistendo nelle richieste ivi formulate.
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 141 del 5 maggio 2005, questa Commissione dichiarava l’inammissibilità, per tardività, del presente deferimento relativamente all’esito della gara;
disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. richiedendone il giudizio sulla regolarità del tesseramento del calciatore De Angelis Domenico in favore dell’A.S. Picchio Calcio a Cinque.
Con provvedimento del 12 luglio 2005 e qui pervenuto in data 18 luglio 2005, la Commissione Tesseramenti dichiarava “nullo il tesseramento del calciatore De Angelis Domenico per la società U.S. Acli”, disponendo altresì che il C.R. Marche L.N.D. provvedesse alla “regolarizzazione del tesseramento dello stesso calciatore per l’A.S. Picchio Calcio a Cinque”.
1. LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni delle parti;
- letta la delibera della Commissione Tesseramenti sopra trascritta;
- ritenuto il calciatore De Angelis Domenico responsabile della violazione di cui all’art. 40, 4° comma, delle N.O.I.F. per avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, più richieste di tesseramento per più società.
2. P.Q.M.
- dichiara la responsabilità del calciatore De Angelis Domenico comminandogli la sanzione della squalifica per mesi sei;
- dispone il proscioglimento dell’A.S. Picchio Calcio a Cinque dagli addebiti contestati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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