COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. REAL VALLESINA avverso sanzioni merito gara Vigor Senigallia – Real Vallesina, dell’8.10.2005 – Campionato Juniores Regionale, girone “B” – Com. Uff. n. 32 del 13.10.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.C. REAL VALLESINA avverso sanzioni merito gara Vigor Senigallia – Real Vallesina, dell’8.10.2005 – Campionato Juniores Regionale, girone “B” – Com. Uff. n. 32 del 13.10.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 300,00 all’A.C. Real Vallesina “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro durante la gara e per aver al termine dell’incontro tre facinorosi avvicinato il direttore di gara nel mentre lo stesso si avvicinava alla propria autovettura per lasciare l’impianto sportivo insultandolo e attingendolo con uno sputo ai pantaloni. In campo avverso.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Real Vallesina chiedendo una riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante che la persona che avvicinò l’arbitro fuori dal campo protestò nei suoi confronti in maniera esagerata, ma negava decisamente l’inqualificabile gesto ascrittole.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Riferisce il Direttore di gara, nel proprio referto, di essere stato reiteratamente insultato dai sostenitori della squadra ospite per tutta la durata del secondo tempo dell’incontro de quo. Di essere stato affiancato, nel parcheggio antistante l’impianto sportivo, da tre persone a bordo di un’autovettura e di essere stato dapprima insultato e poi raggiunto con uno sputo ai pantaloni da uno di loro, che indossava la tuta della Società ospitata.
Orbene, dagli atti ufficiali si evince chiaramente, anche per sua espressa ammissione, la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, relativamente agli insulti rivolti all’indirizzo del Direttore di gara durante ed al termine dell’incontro. Risulta altresì accertato che l’Arbitro, allorchè si apprestava a lasciare l’impianto sportivo, fu nuovamente insultato e raggiunto da uno sconosciuto con uno sputo ai pantaloni.
La Commissione, alla luce di quanto sopra, ritiene che la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere pertanto data conferma.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Real Vallesina.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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