COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ELPIDIENSE CALCIO avverso sanzioni merito gara Truentina Castel di Lama – Elpidiense Calcio, del 12.11.2005 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ELPIDIENSE CALCIO avverso sanzioni merito gara Truentina Castel di Lama – Elpidiense Calcio, del 12.11.2005 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pieroni Federico, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 in quanto “dopo che il Direttore di gara gli notificava l’espulsione per somma di ammonizioni, il giocatore colpiva l’arbitro con due schiaffi alla nuca non violenti e che non causavano alcuna conseguenza, insultandolo”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.S.D. Elpidiense Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
A dire della reclamante, il proprio tesserato, dopo essere stato espulso, si limitò ad appoggiare la mano dietro la nuca del direttore di gara e “solo come forma di compiacimento ironico assolutamente non violento “.
Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, sottolineando l’assoluta mancanza di violenza nel comportamento messo in atto dal proprio giocatore.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che in effetti il Pieroni, dopo l’espulsione, lo raggiunse con due “schiaffetti” alla nuca, senza alcun contenuto violento e senza procuragli dolore alcuno, dicendogli che la prossima volta glieli avrebbe dati in maniera più forte. Contestualmente lo stesso calciatore gli rivolse reiterate frasi offensive.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione ritiene che la condotta ascritta al Pieroni sia stata certamente offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.
Valutati questi elementi e tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti, questo Collegio ritiene che la sanzione impugnata possa essere congruamente ridotta.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Elpidiense Calcio, riduce al 28 febbraio 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Pieroni Federico.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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