COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO SETTEMBRINA avverso sanzioni merito gara Settembrina – Osimo Stazione, del 19.11.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. CALCIO SETTEMBRINA avverso sanzioni merito gara Settembrina – Osimo Stazione, del 19.11.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Renzi Michele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 perchè “dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria si avvicinava al direttore di gara spintonandolo violentemente facendolo cadere in terra insultandolo pesantemente. Veniva allontanato a forza dai propri compagni.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Settembrina, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
A dire della reclamante il proprio calciatore, nell’occasione, avvicinatosi all’arbitro al solo fine di protestare, involontariamente ed a causa del terreno scivoloso e della calca creatasi attorno al direttore di gara, lo spintonava in maniera assolutamente non violenta e senza alcuna intenzione di provocarne la caduta a terra.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il calciatore Renzi si portò di corsa verso di lui con l’intento di protestare e, spingendolo con le mani al petto, lo fece cadere a terra. Precisava che il gesto fu volontario, escludendo che lo stesso fosse stato causato dal terreno scivoloso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il Direttore dell’incontro in esame ed ascoltata la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva, risulta provata la responsabilità del calciatore Renzi in ordine ai fatti ascrittigli.
La Commissione ritiene che la condotta tenuta dal tesserato sanzionato nei confronti dell’Arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave.
Occorre tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avere riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, il quale agì mosso da una momentanea perdita di controllo ed in un unico contesto.
Ne consegue pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Settembrina, riduce al 28 febbraio 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Renzi Michele.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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