COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. LUCREZIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Lucrezia – Camerino, del 20.11.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO U.S. LUCREZIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Lucrezia – Camerino, del 20.11.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Lucrezia Calcio la sanzione dell’ammenda di € 100,00 “per non aver riportato esattamente nella distinta dei giocatori presentata al Direttore di gara il nominativo del giocatore n. 7 Guescini Luca indicato in distinta con il nome di Andrea”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Lucrezia Calcio chiedendone l’annullamento. Deduceva la reclamante che il giocatore, proprio tesserato, che ha preso parte all’incontro de quo è Guescini Andrea e lo stesso è stato correttamente indicato nella lista di gara.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il proposto gravame sia fondato e pertanto debba essere accolto in ragione delle motivazioni addotte.
Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti esperiti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche infatti risulta la fondatezza dell’assunto dell’odierna reclamante.
Ne deriva l’annullamento della sanzione pecuniaria comminata alla Società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lucrezia Calcio annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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