COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO avverso esito gara S.S.D. Jesina Calcio – A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio, del 18.12.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO avverso esito gara S.S.D. Jesina Calcio – A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio, del 18.12.2005 - Campionato Regionale di Eccellenza. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, l’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Fuakuputu Doris Salomo in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Fuakuputu Doris Salomo è regolarmente tesserato per la società S.S.D. Jesina Calcio a far data dal 15 dicembre 2005;   rilevato pertanto che il ridetto calciatore Fuakuputu ha partecipato alla gara in esame, per quel che attiene alla sua posizione di tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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