COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. “GIACOMO LEOPARDI” avverso decisioni merito gara A.C. “G. Leopardi” – Futsal Urbino Makkia, dell’11.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 56 del 1.12.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.C. “GIACOMO LEOPARDI” avverso decisioni merito gara A.C. “G. Leopardi” – Futsal Urbino Makkia, dell’11.11.2005 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” - Com. Uff. n. 56 del 1.12.2005.
L’11 novembre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”, A.C. “G. Leopardi” – Futsal Urbino Makkia, gara che veniva dall’Arbitro sospesa definitivamente al ventesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 6 a 1.
L’A.C. “G. Leopardi” inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la mancata prosecuzione dell’incontro fosse addebitabile alla Società avversaria, avendo i sostenitori della stessa, sia pur con intenti pacificatori, invaso il terreno di gioco e quindi indotto il Direttore di gara a concludere anticipatamente l’incontro, ne chiedeva l’aggiudicazione con il punteggio maturato fino a quel momento sul campo.
L’adito Giudice Sportivo, ritenute entrambe le Società responsabili dei fatti di violenza avvenuti nel ridetto incontro e che ne impedirono la regolare prosecuzione, respingeva il gravame infliggendo ad entrambe le Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6.
Avverso la predetta delibera l’A.C. “G. Leopardi” ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di aggiudicazione a proprio favore della gara de quo.
La reclamante negava ogni addebito a proprio carico, contestando la veridicità del referto arbitrale. A suo dire nell’occasione non vi fu alcuna rissa, nessuno venne alle mani. Ed infatti nessun calciatore è stato squalificato per questo. Vi fu solo confusione e nervosismo.
Vi fu l’invasione dei soli sostenitori della squadra ospite e la stessa fu esclusivamente pacifica, non violenta e finalizzata a calmare le acque un po’ agitate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere deciso di sospendere definitivamente l’incontro in esame in quanto erano venute meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dello stesso. La situazione era assolutamente pregiudizievole per l’incolumità propria e dei calciatori in campo e comunque tale da non consentirgli il proseguimento nella direzione dell’incontro. I sostenitori di entrambe le Società avevano fatto ingresso sul terreno di gioco, dando vita ad una rissa, con calci, spintoni e manate, estesa alla generalità degli atleti, dirigenti e sostenitori.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
L’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei giocatori, dei dirigenti e dei sostenitori delle due squadre. Da tali responsabilità discende, a norma degli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva, quella delle rispettive Società.
L’Arbitro, con decisione pienamente giustificata, essendosi verificate le condizioni richieste dall’art. 64 delle N.O.I.F., è stato costretto a sospendere definitivamente la gara in seguito all’ingresso sul terreno di gioco di numerosi sostenitori i quali si sono scagliati contro un gruppo di calciatori, provocando una violenta rissa, nella quale sono stati coinvolti, oltre a calciatori e sostenitori, anche dirigenti di entrambe le squadre.
Disattese le argomentazioni della reclamante volte ad attribuire esclusivamente ad altri il comportamento ascritto anche ai propri tesserati e sostenitori, la Commissione, rilevata la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio, ritiene infondato il proposto gravame.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. “Giacomo Leopardi” ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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