COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO ESTUDIANTES ANCONA CALCIO A CINQUE avverso esito gara Estudiantes – Pinocchio C5, del 10.12.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO ESTUDIANTES ANCONA CALCIO A CINQUE avverso esito gara Estudiantes – Pinocchio C5, del 10.12.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 6, la società Estudiantes Ancona Calcio a Cinque ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore De Luca Raffaele, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
La medesima reclamante, anche avanti questa Commissione, concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Provinciale di Ancona, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore De Luca Raffaele risulta essere stato squalificato per una gara effettiva, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 25 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe;
ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato all’incontro in esame in posizione irregolare;
visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Estudiantes Ancona Calcio a Cinque, infligge alla A.S. Pinocchio Calcio a Cinque la sanzione sportiva della perdita della gara per 6 a 0.
Commina altresì al sig. Andreoni Roberto, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore De Luca Raffaele la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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