COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO GALLO avverso decisioni merito gara Villa San Martino – Atletico Gallo, dell’8.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO GALLO avverso decisioni merito gara Villa San Martino – Atletico Gallo, dell’8.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un calciatore dell’A.S. Atletico Gallo e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa di un grave atto di violenza subito da parte di un componente della squadra ospite, infliggeva all’A.S. Atletico Gallo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Lo stesso Giudicante, stante la mancata identificazione da parte dell’Arbitro dell’autore dell’atto di violenza subito, comminava al capitano della squadra ospite, Pierini Andrea, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 ovvero sino alla comunicazione del nominativo del responsabile. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S. Atletico Gallo, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A dire della reclamante risponderebbe al vero che a seguito di una decisione tecnica assunta dall’Arbitro, alcuni propri giocatori formarono un capannello attorno a lui, ma al solo scopo di chiedergli pacificamente chiarimenti, senza quindi minacciarlo nè strattonarlo. In questa circostanza il tesserato Gabbianelli Cristian, in maniera del tutto accidentale, a causa del terreno bagnato, dello slancio agonistico e della concitazione del momento, finì sopra l’Arbitro colpendolo ad un piede. Fu medicato nella panchina ospite, dal massaggiatore della squadra locale e dal medico dell’A.S. Atletico Gallo. Vista l’assoluta tranquillità del clima, l’Arbitro provò a riprendere la gara per ben due volte per poi decidere di sospenderla. La reclamante concludeva chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate, in quanto infondate e comunque sproporzionate alla vicenda, con conseguente ripetizione della gara. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi ed il confronto con il Direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riferendo altresì che il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del capitano Pierini era stato nel frattempo revocato dal competente Giudice Sportivo, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte della Società dell’autore dell’atto. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato, nell’occasione, accerchiato e preso per le braccia da diversi giocatori della squadra ospite, i quali protestavano per una sua decisione tecnica non condivisa. Uno di questi lo colpì con un calcio al polpaccio della gamba sinistra. Il colpo, sicuramente volontario, inferto di punta, era forte e gli procurava intenso dolore. Non riuscendo nemmeno a camminare, a causa delle conseguenze del colpo subito, sospendeva definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione della squalifica comminata al capitano Pierini Andrea, per intervenuta revoca del provvedimento medesimo, da parte del competente Giudice Sportivo; • • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • • rigettata altresì la richiesta istruttoria della Società di un confronto con il Direttore di gara, in quanto non consentito a norma dell’art. 30, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva; • • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; • • rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del citato C.G. S.; • • ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito al polpaccio della gamba sinistra da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; • • rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, dell’A.S. Atletico Gallo risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità della sanzione inflitta che pertanto deve essere confermata. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dall’A.S. Atletico Gallo, così decide: a) a) lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica comminata al capitano Pierini Andrea; b) b) lo rigetta nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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