COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FRONTONESE avverso sanzioni merito gara Polisportiva Frontonese – Olympia Calcio Cuccurano, del 28.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FRONTONESE avverso sanzioni merito gara Polisportiva Frontonese – Olympia Calcio Cuccurano, del 28.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale della gara in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 31 ottobre 2006, comminava al calciatore Pavoni Leonardo, tesserato per la Polisportiva Frontonese, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 perché “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara si avvicinava all’Arbitro rivolgendogli frasi minacciose e colpendolo con un calcio al gluteo, procurando momentaneo dolore, venendo allontanato dai propri dirigenti”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Frontonese chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato. A dire della Reclamante infatti autore del deplorevole gesto, per sua stessa ammissione, fu il tecnico Mancini Gabriele e non il Pavoni, il quale si sarebbe limitato ad inveire contro il Direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro riferiva di essere stato colpito, a fine gara, con un calcio al gluteo sinistro. Precisava di non avere individuato l’autore del gesto, ma di averlo attribuito al Pavoni perchè questi era il calciatore che lo insultava e che veniva a stento trattenuto dai dirigenti intervenuti. Sul luogo del fatto erano presenti molti tesserati, compreso il tecnico Mancini Gabriele. Questa Commissione, ritenutane la necessità ai fini istruttori, con l’ordinanza pubblicata il 15 novembre 2006, sul Com. Uff. n. 52 del Comitato Regionale Marche, disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l’identità dell’autore della violenza subita dall’Arbitro nella gara de quo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante;  esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dalla quale è emerso che l’atto di violenza subito dall’Arbitro è stato posto in essere, per sua stessa ammissione, dal tecnico Mancini Gabriele;  ritenuto pertanto di dover ridurre la sanzione della squalifica comminata al calciatore Pavoni, il quale deve rispondere per i reiterati insulti e le ripetute minacce rivolte al Direttore di gara, mentre deve essere prosciolto per gli ulteriori fatti, dei quali si è autoaccusato il Mancini. P.Q.M. a) accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Frontonese, per l’effetto riducendo al sofferto la sanzione della squalifica comminata al calciatore Pavoni Leonardo; b) dispone restituirsi la tassa reclamo; c) invia gli atti al competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di sua competenza in merito al comportamento posto in essere e del quale si è autoaccusato il tecnico Mancini Gabriele. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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