COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ROTELLA avverso sanzioni gara A.S.D. Rotella – Nuova Matenana Calcio, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ROTELLA avverso sanzioni gara A.S.D. Rotella – Nuova Matenana Calcio, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto - tramite fax con data di spedizione palesemente errata ed alla quale pertanto non può farsi riferimento - il 12 febbraio 2007, quindi oltre i dieci giorni successivi al 31 gennaio 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Rotella per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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