COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano – Mombaroccese, del 10.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano – Mombaroccese, del 10.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio tesserato Cennerilli Vladimiro fino al 14 marzo 2007 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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