COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Ostra – Olimpia Ostra Vetere, dell’11.2.2007 – Campionato di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Ostra – Olimpia Ostra Vetere, dell’11.2.2007 - Campionato di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rocchetti Andrea, tesserato per la S.S. Ostra, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “a seguito di una decisione tecnica assunta dall’Arbitro, si rivolgeva allo stesso con frase irriguardosa e blasfema, tenendo un comportamento intimidatorio, venendo allontanato dai propri compagni di squadra”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Ostra, lamentando l’eccessività della squalifica e l’insussistenza della condotta minacciosa ed intimidatoria contestata al proprio tesserato in prime cure. Chiedeva pertanto la riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo anche al corretto comportamento tenuto successivamente dal proprio tesserato, il quale usciva prontamente dal campo senza proseguire nelle sue rimostranze. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Rocchetti, espulso per avere proferito l’unica frase riportata nel referto, subito dopo la notifica del provvedimento abbandonò diligentemente il terreno di gioco, senza null’altro. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  rilevato che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto dell’Arbitro e dalle dichiarazioni dallo stesso rese nell’espletata istruttoria, evidenzia che la condotta del Rocchetti, pur censurabile, non si estrinsecò in concrete minacce né in atteggiamenti intimidatori nei confronti dell’Arbitro;  ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Rocchetti vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;  ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto altresì conto del corretto comportamento tenuto immediatamente dopo l’episodio dal tesserato. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Ostra, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rocchetti Andrea a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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