COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Juventus Club Tolentino – Fiuminata, del 20.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 85 del 24.1.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Juventus Club Tolentino – Fiuminata, del 20.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 85 del 24.1.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società Juventus Club Tolentino la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per essere, durante la gara, alcuni propri sostenitori venuti a vie di fatto con l’opposta tifoseria, contravvenendo alle norme antiviolenza attualmente in vigore. La rissa veniva sedata per l’intervento delle Forze dell’Ordine”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Juventus Club Tolentino, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’ammenda. Deduceva la reclamante che i propri dirigenti, nell’occasione, intervennero al solo fine di placare gli animi di alcuni sostenitori della squadra avversaria, rivoltisi minacciosamente verso gli addetti alle riprese televisive. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che intorno alla metà del secondo tempo della gara in esame, sugli spalti si accese un tafferuglio tra i sostenitori delle due squadre, con scambi di colpi. Il tutto terminava dopo circa cinque minuti. Le Forze dell’Ordine giungevano al campo solo dopo che lo scontro era terminato. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, sia pur nella loro obiettiva gravità, risultano parzialmente ridimensionati. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società Juventus Club Tolentino, riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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