COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso esito gara Badia Tedalda – Sassocorvaro, del 17.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso esito gara Badia Tedalda – Sassocorvaro, del 17.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, la Polisportiva “Avis” Sassocorvaro ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Schiaratura Mirko, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva nella stagione sportiva scorsa, come risultante dal Com. Uff. n. 146 del 17.5.2006 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo, in applicazione delle vigenti norme Federali in materia, l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Schiaratura Mirko risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa per una gara per recidività in ammonizione comminatagli in gara play-out e quindi con conseguente squalifica automatica, confermata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 146 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;  visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, per l’effetto infliggendo all’U.S. Badia Tedalda la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Al sig. Marini Giuliano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Schiaratura Mirko la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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