COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POGGESE 95 avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli – Poggese, del 16.9.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 20.9.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POGGESE 95 avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli – Poggese, del 16.9.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 20.9.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tosti Raffaele, tesserato a favore dell’A.S.D. Poggese 95, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “dopo una decisione arbitrale si rivolgeva allo stesso con una parola blasfema, spingendo leggermente il Direttore di gara. Abbandonava con ritardo il terreno di gioco.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Poggese 95, chiedendo per il proprio tesserato l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
Deduceva la reclamante che il Tosti, nell’occasione, si rivolse all’Arbitro in maniera corretta, chiedendogli una semplice spiegazione, escludendo di averlo spinto, anche leggermente.
A sostegno della propria versione dei fatti, la Reclamante produceva una cassetta contenente il filmato della gara in esame.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Il Direttore di gara, ritualmente convocato con telegramma del 2 ottobre u.s., non si presentava all’odierna riunione adducendo, con comunicazione a mezzo fax, improrogabili motivi di lavoro.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udita la Società reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Si ritengono non utilizzabili, ai fini del presente giudizio, le immagini filmate dell’incontro non offrendo le stesse piena garanzia tecnica e documentale.
Dall’esame degli atti ufficiali di gara appare ridimensionata, nella sua obiettiva gravità, la condotta posta in essere dal Tosti, dovendo ricondurre la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti di violenza.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’ A.S.D. Poggese 95, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Tosti Raffaele a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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