COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CLAMO U.S. MERCATELLESE avverso esito gara Mercatellese – Pieve di Cagna, del 24.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CLAMO U.S. MERCATELLESE avverso esito gara Mercatellese – Pieve di Cagna, del 24.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, l’U.S. Mercatellese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Balducci Raffaele, in posizione irregolare in quanto squalificato nella scorsa stagione sportiva per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 146 del 17.5.2006 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Balducci Raffaele risulta essere stato effettivamente squalificato, nella scorsa stagione sportiva per una gara per recidività in ammonizione comminatagli in gara play-off e quindi con conseguente squalifica automatica, confermata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 146 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, avendo lo stesso partecipato alla precedente gara del campionato in corso;
ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perchè squalificato;
visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Mercatellese, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Pieve di Cagna la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Lucarini Marco, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Balducci Raffaele la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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