COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegiorgio Calcio – Trodica, del 16.9.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegiorgio Calcio – Trodica, del 16.9.2006 - Campionato Regionale Juniores, girone “D” .
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montegiorgio Calcio per difetto di contraddittorio.
Si incameri la relativa tassa.
