COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara A.S.D. Picchio – Corinaldo, del 22.9.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 26 del 27.9.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara A.S.D. Picchio – Corinaldo, del 22.9.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 26 del 27.9.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Razzetti Lorenzo, indicato nella lista di gara, che peraltro ha sottoscritto, come Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra dell’A.S.D. Picchio Calcio a 5, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2007. Avverso tale decisione ha proposto reclamo l’A.S.D. Picchio Calcio a 5. LA COMMISSIONE dichiara non doversi procedere nei confronti del sig. Razzetti Lorenzo, trattandosi di soggetto non tesserato al momento dei fatti. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Picchio Calcio a 5, per l’effetto annullando l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la relativa tassa. Invia gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza, dandone mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Marche.
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