COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OFFSIDE avverso sanzioni merito gara Bargotto – Offside, del 14.10.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 17 del 18.10.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OFFSIDE avverso sanzioni merito gara Bargotto – Offside, del 14.10.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mariella Michele, tesserato per l’A.S. Offside, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perchè “colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria e, successivamente, aggrediva avversari con calci e pugni.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Offside, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo pertanto l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica comminatagli in prime cure. Ammetteva che durante la gara, a circa dieci minuti dal termine, il Mariella, peraltro con condotta disciplinarmente non rilevante e non rilevata dall’Arbitro, colpì con una manata un calciatore avversario, ma negava decisamente che lo stesso avesse poi colpito alcun calciatore o dirigente della squadra avversaria. A dire della reclamante, l’Arbitro sarebbe incorso in un evidente errore di persona. Con nota pervenuta alla Commissione in data odierna, la reclamante rinunciava alla richiesta audizione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato gli specifici atti di violenza ascritti con certezza al Mariella, precisando che lo stesso dapprima, nei pressi del cancello di uscita dal campo di gioco, colpì con un pugno al collo un dirigente della squadra avversaria; poi, nello spazio antistante gli spogliatoi, si scambiò calci e pugni con alcuni calciatori avversari. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara, ritiene che il gravame non possa essere meritevole di accoglimento. I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali, non lasciano dubbi circa la loro gravità e la responsabilità del Mariella, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante. Le perplessità sollevate dall’A.S. Offside in merito ad uno scambio di persona in cui sarebbe incorso l’Arbitro sono state vanificate dalle dichiarazioni dallo stesso rese in corso di giudizio, secondo le quali il calciatore resosi responsabile degli atti di violenza descritti deve essere identificato con assoluta certezza nel Mariella. Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali ed in particolare del referto arbitrale e delle successive dichiarazioni del Giudice di gara, ribadiscono l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Offside ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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