COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Pietrarubbia Calcio – Polisportiva Valconca, dell’8.10.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Pietrarubbia Calcio – Polisportiva Valconca, dell’8.10.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, la S.S. Pietrarubbia Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Bertuccioli Elia, Di Virgilio Davide, Ayach Rida e Ayach Zouhair tutti in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali in materia.
Con nota del 20 ottobre 2006 la polisportiva Valconca faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la regolarità di tesseramento per i calciatori Bertuccioli e Di Virgilio, mentre sono risultati non tesserati, alla data della gara in esame, i calciatori Ayach Rida e Ayach Zouhair;
ritenuto che della violazione debba rispondere la Società, la cui responsabilità si riscontra nell’avere impiegato i calciatori Ayach Rida ed Ayach Zouhair sulla base della sola trasmissione della richiesta di tesseramento, senza attendere il prescritto completamento della pratica, mentre nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, può essere mosso ai calciatori interessati;
ritenuto pertanto che i ridetti calciatori Ayach Rida e Ayach Zouhair hanno preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Pietrarubbia Calcio, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Valconca la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni quindici al sig. Gostoli Sergio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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