COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO A.P.D. TENAX CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Tenax Castelfidardo – Cantine Riunite Tolentino, del 13.10.2006 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 18.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO A.P.D. TENAX CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Tenax Castelfidardo – Cantine Riunite Tolentino, del 13.10.2006 - Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” - Com. Uff. n. 35 del 18.10.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.P.D. Tenax Castelfidardo la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell'Arbitro per tutto l'arco della gara ed al termine della stessa. Per aver inoltre alcuni esagitati tentato di seguire l'autovettura del Direttore di gara nel mentre lo stesso abbandonava l'impianto sportivo a bordo della propria auto, senza peraltro causare conseguenze”. Lo stesso Giudicante infliggeva al massaggiatore Sabbatini Adio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009 perché “espulso per reiterate proteste ed offese rivolte all'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava nel terreno di gioco con fare intimidatorio, rivolgendo reiterate frasi offensive e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara, fino a colpirlo più volte con forti colpi nella regione claveare destra e sinistra che facevano arretrare di alcuni metri l'Arbitro procurando forte ed istantaneo dolore. L'aggressore veniva trattenuto a stento ed allontanato da altri tesserati. Al termine dell'incontro l'Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Osimo, dove gli veniva diagnosticata una contusione alla regione claveare destra con alcuni giorni di prognosi”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Tenax Castelfidardo chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione dell’ammenda ed una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Contestando la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, la reclamante negava ogni addebito a carico dei propri sostenitori, i quali, a suo dire, si sarebbero limitati a rumoreggiare dopo alcune decisioni tecniche dell’Arbitro non condivise. Assumeva altresì che il proprio massaggiatore sanzionato, nell’occasione, si limitò ad entrare in campo, senza proferire alcuna frase e spingendo al petto, a mani aperte e per due sole volte, il Direttore di gara, facendolo arretrare di un solo passo. Veniva poi prontamente allontanato dagli altri componenti della panchina. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, escludendo comunque che, per le spinte subite, l’Arbitro avesse potuto riportare addirittura lesioni. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della squadra ospitante, riferendo di essere stato molestato, con segnalazioni acustiche e fari abbaglianti, da persona a bordo di un fuoristrada allorché con la propria auto lasciava l’impianto sportivo. Ha precisato altresì che il Sabbatini lo colpì con due manate al petto, facendolo indietreggiare e procurandogli dolore, protrattosi per qualche giorno. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Quanto al comportamento accertato ed ascritto al massaggiatore Sabbatini, occorre ribadire che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente, sempre e comunque, un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Tuttavia, le comprovate circostanze dei fatti inducono a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. In conclusione, la Commissione ritiene che vada confermata la sanzione pecuniaria comminata alla Società, mentre possa essere ridotta la sanzione inflitta al Sabbatini. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Tenax Castelfidardo, così decide: • lo accoglie per la parte inerente la sanzione della squalifica comminata al tesserato Sabbatini Adio, per l’effetto riducendola al 31 dicembre 2007; • lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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