COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FRONTINO avverso esito gara Frontino – Valconca, del 14.10.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FRONTINO avverso esito gara Frontino – Valconca, del 14.10.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, l’A.S.D. Calcio Frontino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Ayach Rida ed Ayach Zouhair in posizione irregolare per difetto di tesseramento. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto i calciatori Ayach Rida ed Ayach Zouhair non risultano tesserati alla data della gara in esame, alla quale pertanto gli stessi hanno partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento;  ritenuto che della violazione debba rispondere la Società, la cui responsabilità si riscontra nell’avere impiegato i calciatori Ayach Rida ed Ayach Zouhair sulla base della sola trasmissione della richiesta di tesseramento, senza attendere il prescritto completamento della pratica, mentre nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, può essere mosso ai calciatori interessati;  ritenuto che alla fattispecie in esame debba essere applicata la recidiva di cui all’art. 16 del Codice di giustizia sportiva, avendo i calciatori Ayach Rida ed Ayach Zouhair partecipato in posizione irregolare alla precedente gara dello stesso campionato Pietrarubbia Calcio – Polisportiva Valconca, dell’8.10.2006 e per la quale questa Commissione comminava, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 44 del 31.10.2006, la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società;  rilevato che a norma del 4° comma del citato art. 16 C.g.s. “per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica”;  visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. . P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Frontino, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Valconca la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata e la penalizzazione di un punto in classifica del campionato di competenza. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni venti al sig. Gostoli Sergio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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