COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO AUDACE GROTTAZZOLINA avverso esito gara Torre Calcio – Audace Grottazzolina, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. CALCIO AUDACE GROTTAZZOLINA avverso esito gara Torre Calcio – Audace Grottazzolina, del 4.11.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S.D. Calcio Audace Grottazzolina ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Llano Roland e Nadi Abdelaziz in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso inconfutabilmente che i calciatori Llano Roland e Nadi Abdelaziz, alla data della gara in esame, non erano tesserati a favore dell’A.S.D. Torre Calcio;
ritenuto pertanto che i calciatori Llano e Nadi hanno partecipato alla gara emarginata in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
ritenuto altresì che della violazione debba rispondere la Società, la cui responsabilità si riscontra nell’avere impiegato i ridetti calciatori sulla base della sola trasmissione della richiesta di tesseramento, senza attendere il prescritto completamento della pratica, mentre nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, può essere mosso ai calciatori interessati;
visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Audace Grottazzolina, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Torre Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Scarpecci Ennio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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