COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso decisioni merito gara Potenza Picena – Vis Macerata, del 1.11.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 45 del 3.11.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
ECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso decisioni merito gara Potenza Picena – Vis Macerata, del 1.11.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 45 del 3.11.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Potenza Picena la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per comportamento gravemente offensivo del proprio pubblico nei confronti di un A.A. per tutto il secondo tempo di gara ed al termine della stessa e per frasi offensive rivolte a giocatore della squadra avversaria. Per avere inoltre alcuni facinorosi, a fine gara, accerchiato la terna arbitrale, scortata dalla forza pubblica, e proferito all'indirizzo della stessa gravi e reiterate frasi offensive. Nel contempo, mentre la Terna entrava nell'abitacolo della vettura dell'Arbitro, i facinorosi lanciavano alcuni sputi che colpivano i finestrini dell'auto e la carrozzeria della stessa. Al ritorno a casa l'Arbitro poteva notare che la propria autovettura risultava rigata sulla fiancata sinistra e sul cofano. Si fa obbligo di risarcire i danni subiti dalla vettura dell'Arbitro nella misura che verrà quantificata in conformità alle disposizioni del Comitato Regionale Marche”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Potenza Picena chiedendo la riduzione dell’ammenda e l’annullamento dell’obbligo di risarcire i danni subiti dalla vettura dell’Arbitro.
Negava ogni addebito a carico dei propri sostenitori, asserendo che nessuno lanciò sputi alla Terna arbitrale e che nessuno si avvicinò all’auto dell’Arbitro. Lo stesso peraltro avrebbe potuto far rilevare eventuali danni riscontrati sul mezzo al Dirigente che lo accompagnava ed ai Carabinieri, che tenevano a dovuta distanza i sostenitori presenti.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva che, alla riconsegna delle chiavi, l’Arbitro se ne andò tranquillamente e nulla obiettò sulle condizioni della sua autovettura, in quanto la stessa non presentava alcun danneggiamento. I pochi sostenitori presenti si limitarono ad insultare la Terna arbitrale, senza tuttavia attingere loro con sputi né colpire in alcun modo il loro mezzo.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante, precisando, tra l’altro, che due sputi attinsero la sua auto, uno dei quali sul finestrino dell’Assistente. Ha riferito di non avere potuto far constatare al Dirigente addetto i danni subiti dalla sua autovettura per l’aggressione verbale subita dai sostenitori locali, appostati nel parcheggio.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, uditi l’Arbitro e la Società, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, la Commissione ritiene che vada confermata la responsabilità della reclamante in ordine al comportamento dei propri sostenitori e che non sussistano ragioni per addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, che appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
Risulta altresì che il Direttore di gara, nell’occasione, abbia osservato, per quanto consentitogli, le norme procedurali in materia di risarcimento dei danni alla sua autovettura.
Visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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