COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. FERMANA S.r.l. avverso sanzioni merito gara Settempeda – Fermana, del 5.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S.D. FERMANA S.r.l. avverso sanzioni merito gara Settempeda – Fermana, del 5.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S.D. Fermana S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per aver durante la gara i propri sostenitori proferito cori gravemente irriguardosi nei confronti delle istituzioni calcistiche. Segnalazione Commissario di campo”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Fermana deducendo la violazione del principio di congruità e proporzione delle pene, con riferimento alla mite sanzione pecuniaria comminata alla Società avversaria per fatti ben più gravi.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, rilevando l’eccessività della sanzione pecuniaria in riferimento ai fatti contestati.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udita la Società reclamante;
ritenuta provata la responsabilità della Società sanzionata in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, alla luce degli atti ufficiali di gara, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva;
rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del citato C.g.s. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società avversarie e che tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa;
ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Reclamante, che, ai fini sanzionatori, ciascuna fattispecie debba essere valutata autonomamente, sicchè l’accostamento ad altri accadimenti non può costituire parametro idoneo, adottabile per la problematica sanzionatoria;
ritenute altresì infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione pecuniaria comminata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura ed alla gravità degli addebiti.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Fermana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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