COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTEPORZIO avverso sanzioni merito gara Monteporzio – PSV Nerone, del 28.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTEPORZIO avverso sanzioni merito gara Monteporzio – PSV Nerone, del 28.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.C. Monteporzio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori rivolto all'Arbitro frasi intimidatorie. Per aver inoltre permesso a fine gara ad uno sconosciuto di entrare nel terreno di gioco tentando di aggredire l'Arbitro non riuscendo nell'intento solo grazie al pronto intervento dei dirigenti dell'altra società. Per aver infine alcuni esagitati attinto con sputi l'Arbitro nel mentre lo stesso faceva rientro nel proprio spogliatoio al termine della gara”. Lo stesso Giudicante comminava al sig. Testaguzza Domenico, massaggiatore dell’A.C. Monteporzio, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 “per aver a fine gara, unitamente ad un altro Dirigente ed ad uno sconosciuto, tentato di avvicinarsi al Direttore di gara con fare gravemente intimidatorio, tentando di aggredirlo, non riuscendo nell'intento grazie al pronto intervento dei dirigenti dell'altra società, che si frapponevano in mezzo escludendo così il contatto fisico” ed al sig. Mencozzi Fabrizio, dirigente della medesima Società, nell’occasione Assistente dell’Arbitro, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009, perché “espulso dall'Arbitro per proteste, a fine gara, mentre l'Arbitro stava facendo rientro nello spogliatoio, entrava nel terreno di gioco e unitamente ad un altra persona non in distinta ed al massaggiatore si avvicinavano al Direttore di gara con fare intimidatorio, tentando di aggredirlo, non riuscendo nell'intento per il fattivo intervento dei dirigenti dell'altra società. Quando sembrava che gli animi si fossero placati e l'Arbitro proseguiva in direzione del proprio spogliatoio, il Mencozzi lo colpiva proditoriamente alle spalle con un violento schiaffo alla guancia destra ed all'orecchio, procurando momentanea sensazione di intontimento, ronzio all'orecchio ed arrossamento della parte colpita. Interveniva successivamente la Forza Pubblica che allontanava il Mencozzi”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.C. Monteporzio, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale, manifestando pentimento e rammarico per quanto accaduto e chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive in riferimento all’effettiva gravità dei fatti. Contestando la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, la reclamante ha escluso che alcuni propri sostenitori abbiano potuto attingere con sputi l’Arbitro, per la presenza, nella recinzione, di ombreggiante alto circa due metri: più probabile che il Direttore di gara sia stato raggiunto da schizzi d’acqua. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando, relativamente alla sanzione pecuniaria, le richieste ivi formulate, mentre rinunciava espressamente al reclamo in ordine alle sanzioni comminate al proprio massaggiatore Testaguzza Domenico ed al dirigente Mengozzi Fabrizio. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato di essere stato insultato e minacciato, sin dall’inizio e per tutto l’incontro, dai sostenitori della squadra ospitante, i quali, a fine gara, all’uscita dal campo, lo raggiunsero con due sputi al viso ed uno al petto. Ha inoltre confermato gli ulteriori fatti ascritti ai dirigenti e tesserati della squadra locale. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del reclamo avverso le sanzioni della squalifica del massaggiatore Testaguzza Domenico e dell’inibizione al dirigente Mengozzi Fabrizio per intervenuta rinuncia al gravame. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.C. Monteporzio nei confronti del Direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.C. Monteporzio, così decide: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni della squalifica al massaggiatore Testaguzza Domenico e dell’inibizione al dirigente Mengozzi Fabrizio, per intervenuta rinuncia al gravame; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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