COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS CANAVACCIO avverso sanzioni merito gara Offside – Vis Canavaccio, del 1.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 20 del 3.11.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS CANAVACCIO avverso sanzioni merito gara Offside – Vis Canavaccio, del 1.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 20 del 3.11.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bassani Maurizio, tesserato a favore della società Vis Canavaccio, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “a seguito di una decisione arbitrale, correva verso l’Arbitro spintonandolo con forza e facendolo indietreggiare”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Vis Canavaccio, chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’Arbitro, al quale avrebbe solamente contestato una sua decisione disciplinare, scusandosi prontamente con lo stesso per tale comportamento. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al Bassani, il quale gli giunse addosso investendolo pesantemente con le proprie spalle, senza fare uso delle mani, facendolo indietreggiare di circa tre passi. Non si scusava, ma asseriva di non averlo fatto apposta. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame non possa trovare accoglimento, non essendo fornito di sufficienti elementi di fondatezza. Occorre ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti. La gravità della condotta posta in essere dal Bassani, colpevole di avere pesantemente investito con le proprie spalle il Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P. Q. M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Vis Canavaccio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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