COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Lorese – Rapagnano, del 21.10.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 16 del 25.10.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Lorese – Rapagnano, del 21.10.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 16 del 25.10.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Biancucci Dario, tesserato per l’A.C. Rapagnano, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006, “per comportamento ingiurioso accompagnato da plateali proteste nei confronti dell’Arbitro e per aver invitato i propri giocatori a contestare l’Arbitro stesso”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Rapagnano, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nell’occasione, si sarebbe limitato, sia pur con gesti vistosi, ad incitare i propri calciatori ad impegnarsi per recuperare il risultato, “piuttosto che pensare a discutere con l’Arbitro”. Solo in un’occasione il Biancucci avrebbe, erroneamente, suggerito all’Arbitro di bloccare il cronometro per porre fine alle contestazioni dei propri calciatori per le perdite di tempo degli avversari. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Biancucci, sin dalla metà del primo tempo, commentava ogni sua decisione, rivolgendosi ai suoi calciatori. Lo stesso veniva allontanato allorché passava alle urla ed ad ampi gesti. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Biancucci vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore contenuto;  ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Rapagnano, per l’effetto riducendo al 25 novembre 2006 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Biancucci Dario. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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