COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTAPPONE CALCIO A 5 A.S.D. avverso sanzioni merito gara San Crispino – Montappone, del 4.11.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTAPPONE CALCIO A 5 A.S.D. avverso sanzioni merito gara San Crispino – Montappone, del 4.11.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Tirabasso Andrea, tesserato per l’U.S. Montappone Calcio a 5 A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché “espulso per reiterate frasi offensive ed irriguardose rivolte all’Arbitro, a fine gara teneva un comportamento intimidatorio nei confronti della stessa”. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007 al dirigente Simoni Silvano, nell’occasione accompagnatore ufficiale della squadra dell’U.S. Montappone Calcio a 5 A.S.D., perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall’Arbitro, si avvicinava contro la stessa, rivolgendo gravi frasi ingiuriose e minacciose, tentando di colpirla con un pugno al volto che l’Arbitro riusciva a schivare. Una volta allontanato, dalla tribuna, rivolgeva nuove e reiterate frasi offensive e minacciose all’Arbitro. A fine gara entrava nello spazio antistante gli spogliatoi minacciando nuovamente l’Arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Montappone Calcio a 5 A.S.D., negando ogni addebito a carico dei propri tesserati Tirabasso e Simoni e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni loro inflitte in prime cure. Accettava viceversa gli altri provvedimenti relativi all’esito della gara ed alla sanzione comminata al proprio calciatore Niccià Stefano. Alla richiesta audizione, la Reclamante asseriva che il Tirabasso fu espulso per avere semplicemente segnalato all’Arbitro l’infortunio occorso al portiere della propria squadra. Così pure il Simoni veniva allontanato per essere intervenuto nel tentativo di spiegare all’Arbitro quanto accaduto. Lo stesso comunque non si avvicinò mai più al Direttore di gara né tentò quindi di colpirlo. La stessa Reclamante avanzava l’ipotesi dell’errore di persona in cui sarebbe incorso l’Arbitro. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la Società indicava quale testimone l’allenatore della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente precisato i comportamenti messi in atto nei suoi confronti dal Tirabasso e dal Simoni. Riferiva di avere espulso il calciatore dalla panchina per proteste ed offese, reiterate dalla tribuna; lo stesso, al termine dell’incontro, l’attendeva, unitamente ad altre persone, per minacciarlo. Confermava altresì il comportamento aggressivo ascritto al Simoni ed in particolare il tentativo di colpirlo con un pugno. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - uditi l’Arbitro e la Società; - ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dagli incolpati, né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; - ritenute infondate le tesi difensive della Società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio; - ritenuti il calciatore Tirabasso ed il dirigente Simoni colpevoli delle violazioni loro contestate, non sussistendo dubbi sui comportamenti loro ascritti; - ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità del Calciatore e del Dirigente per come accertate, alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S. Montappone Calcio a 5 A.S.D., così decide: riduce a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Tirabasso Andrea; riduce al 31 agosto 2007 la sanzione dell’inibizione del dirigente Simoni Silvano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it