COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Monte Urano Calcio – Olimpia PSG, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 21 dell’8.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Monte Urano Calcio – Olimpia PSG, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 21 dell’8.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Santoni Andrea, tesserato per l’A.S.D. Monte Urano Calcio, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per comportamento gravemente irriguardoso ed intimidatorio nei confronti dell’Arbitro, concretatosi nell’averlo colpito con un leggero buffetto all’orecchio”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.S.D. Monte Urano Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della reclamante, il proprio tesserato, nell’occasione, contestò una decisione arbitrale non in modo irriguardoso o intimidatorio, ma con veemenza, tanto da colpire involontariamente il Direttore di gara con un leggero buffetto all’orecchio, nel mimare il gesto di simulazione di un avversario. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente precisato che il Santoni lo toccò all’orecchio allungando la mano, con gesto intenzionale e volontario, ma non violento. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La Commissione ritiene che la condotta del Santoni sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. La sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monte Urano Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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