COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Adverso – Amatrice, dell’11.11.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Adverso – Amatrice, dell’11.11.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Sbrolla Sergio la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “perché, presente tra il pubblico in quanto non partecipante alla gara, proferiva per tutta la durata della stessa epiteti ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Adverso chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, in quanto il comportamento ascritto al proprio tesserato non sarebbe stato rilevato direttamente dal Direttore di gara, ma da persone in sua compagnia, estranee e non autorizzate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente riferito i fatti ascritti al calciatore Sbrolla, precisando di averlo individuato chiaramente, essendo stato l’unico del pubblico a protestare e di averlo identificato tramite il suo documento di identità presente in quelli consegnati all’Arbitro con la lista di gara. LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ritenuto il calciatore Sbrolla colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sui comportamenti ascrittigli, direttamente rilevati dal Direttore di gara;
ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del calciatore per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Adverso Calcio a 5, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Sbrolla Sergio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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