COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Fiuminata – Elfa Tolentino, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Fiuminata – Elfa Tolentino, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006. Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone di accertare la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Elfa Tolentino per difetto di sottoscrizione ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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